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Gas Tossici

Agli effetti dell’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è considerato gas tossico:

  1. qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
  2. qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
Con il Regio Decreto 9/1/27 n° 147 viene approvato il regolamento per la specifica autorizzazione all’utilizzo, la custodia e la conservazione di gas tossici.
L’elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147 è stato approvato con il Decreto Ministeriale 6 febbraio 1935.
Le competenze di vigilanza, a seguito della Legge 833/78 e più recentemente del D.Lgs.81/08, oggi sono in capo alla Asl presso la quale l’impresa del richiedente ha o avrà sede, mentre le competenze autorizzative sono in capo al Suap del Comune.
Per conservare, custodire e utilizzare gas tossici è necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Suap.

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