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Biocidi

Il regolamento sui biocidi (BPR, regolamento (UE) 528/2012) concerne l’immissione sul mercato e l’uso di biocidi, utilizzati…

…per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l’azione dei principi attivi contenuti nel biocida. Lo scopo del regolamento è migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi nell’UE, garantendo allo stesso tempo un elevato livello di tutela per l’uomo e per l’ambiente.
La normativa vigente, identifica 23 tipi di biocidi divisi in quattro gruppi in base all’attività ed all’utilizzo:
Gruppo 1: Disinfettanti e biocidi in generale (PT 1, 2, 3, 4, 5)
Gruppo 2: Preservanti (PT 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13)
Gruppo 3: Controllo degli animali nocivi (PT 14, 15, 16, 17, 18, 19)
Gruppo 4: Altri biocidi (PT 20, 21, 22, 23)
I biocidi devono ottenere un’autorizzazione prima di poter essere immessi sul mercato. A questo scopo le imprese hanno facoltà di scegliere tra diversi processi, in base al prodotto e al numero di paesi in cui intendono commercializzarlo:
  1. Autorizzazione nazionale
  2. Riconoscimento reciproco
  3. Autorizzazione dell’Unione Europea
  4. Autorizzazione semplificata

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